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Area Disabili Sensoriali

Amministrazione Trasparente

Questa pagina “Amministrazione trasparente“, contiene tutte le informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 sull’organizzazione interna e l’attività dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara.

In attuazione della legge 190/2012 (c.d. legge Severino) è stato emanato e successivamente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza. Il provvedimento è in vigore dal 20/04/2013.

Il D.Lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni (PA) l’obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all’allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle PA della legalità e della trasparenza. Sono previste sanzioni per le PA inottemperanti. Va peraltro sottolineato che il disposto di cui all’art. 2, comma 2 bis del D.L.101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, prevede espressamente che: “Gli ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Ai sensi di tale norma, quindi, gli Ordini Professionali non si configurano quali destinatari diretti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma sono soltanto tenuti ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità.

Pur ritenendo che la sopracitata disposizione riconosca piena autonomia funzionale agli Ordini e ai Collegi Professionali, si considera comunque conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il rispetto, anche da parte degli Ordini e dei Collegi Professionali, dei principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PPAA, in ossequio alle prescrizioni di cui all’allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013, per tutti gli aspetti compatibili con la natura, le dimensioni, la disciplina normativa e la struttura organizzativa dell’ente stesso.

L’allegato 1 al D.Lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinare a restare prive di contenuto, in  quanto relative ad istituti non applicabili agli Ordini e ai Collegi Professionali (es.: OIV, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate), oppure non presenti nel caso del nostro Ordine (mancanza di patrimonio immobiliare, assenza di figure dirigenziali, ecc.).

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara (OPI), con l’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione ha recepito le prescrizioni e le indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione ed alle scadenze previste, sia in riferimento all’articolazione della Sezione “Amministrazione trasparente”, che è stata realizzata sul sito istituzionale dell’Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, nella misura in cui esse risultano compatibili con le peculiarità sopra evidenziate.

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara
Piazza Ettore Troilo, 23
65100 Pescara (PE)
C.F.: 80005210689

Email: info@opipescara.it
PEC: pescara@cert.ordine-opi.it
Telefono: 085 45 10 734

Organigramma

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Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
La norma dispone che:
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi Pescara

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