Misure di contenimento ancora più rigorose di quelle fin qui adottate e, soprattutto, estese a tutto il Paese nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 4 marzo e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che estende, con diverse modalità a seconda della zona di rischio, le azioni per evitare la diffusione di COVID-19.
Tutto ciò che è sospeso nel Paese
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ma nei comuni diversi da quelli delle zone rosse sarà possibile lo svolgimento di questi eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico e in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, per mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano).
Poi oltre la chiusura delle scuole e delle università (sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari legati all’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, e le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa).
Niente viaggi di istruzione, visite guidate o “uscite didattiche” e per la riammissione a scuola dopo un’assenza di cinque giorni dovuta a malattia infettiva notificata, la riammissione avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
E in questo senso via libera alla didattica a distanza
Limitare gli accessi di accompagnatori nelle strutture sanitarie
E’ vietato invece agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Il “lavoro agile” può essere applicato per la durata dello stato di emergenza previsto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
Poi, per chi non avesse potuto sostenere prove di esame, con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per quanto riguarda le indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia il supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante presidi che garantiscano , secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, fino al termine dello stato di emergenza.
Nuove misure di informazione e prevenzione
Il Dpcm prevede anche una nuova serie di misure di informazione e prevenzione da adottare sull’intero territorio nazionale.
Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.
Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nelle scuole, nelle università negli uffici delle pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, o di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.
I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali ed è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, e alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal Dpcm, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, senza creare assembramenti di persone o anche svolte svolte presso il domicilio degli interessati
Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, e in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative per ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.
Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni “zona rossa”, deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni.
Le indicazioni per gli operatori sanitari
Per quanto riguarda gli operatori sanitari, il Dpcm prevede che in base alle indicazioni delle misure di contenimento provvedano alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo una serue di le modalità:
- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, per una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertano la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità per assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS;
- d) in caso di necessità di certificazione INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
L’operatore di sanità pubblica deve anche:
- a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, e degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona della necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
Come avviene l’isolamento domiciliare
Un isolamento domiciliare efficace deve durare quattordici giorni dall’ultima esposizione; si devono vietare contatti sociali, spostamenti e viaggi e deve esserci l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
Se durante questo periodo dovessero comparire i sintomi si deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica, indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, se necessario.
In questo caso l’’operatore di sanità pubblica contatta quotidianamente la persona per avere notizie sulle condizioni di salute. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo le previsioni delle circolari ministeriali.
https://www.fnopi.it/2020/03/05/covid-19-dcpm-4-marzo-contenimento-misure-generali-misure-operatori/