http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-01082019/integrazione-odg/
E’ all’ordine del giorno 1/08/2019 al punto 12 la discussione per quanto riguarda i Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità.
Presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve/Ospedale di Comunità
Caratteristiche generali
a) Definizione
Il “Presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve/Ospedale di Comunità” (di seguito O.d.C.) come previsto dalla normativa vigente e dagli atti concertativi di riferimento (DM 70/2015, Patto per la Salute 2014-2016, Piano nazionale della cronicità), svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.
L’O.d.C. è una struttura di ricovero breve che afferisce al livello essenziale di assistenza territoriale, rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio. L’O.d.C. non è una duplicazione o una alternativa a forme di residenzialità già esistenti, che hanno altri destinatari; in particolare, non è ricompreso nelle strutture residenziali di cui agli articoli dal 29 al 35 del DPCM 12/01/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
Il presente documento definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio degli O.d.C. pubblici o privati, come indicato dall’art. 5, comma 17, dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 sul Patto per la salute 2014-2016 e in coerenza con quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2015, n. 70, allegato 1, paragrafo 10 (Continuità ospedale-territorio) e 10.1 (Ospedali di comunità)
Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle stesse strutture ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.. L’O.d.C. è una struttura pubblica o privata in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che garantiscono la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, nonché la misurazione dei processi e degli esiti
b) Individuazione della sede
L’O.d.C. può avere una sede propria, essere collocato in strutture sanitarie polifunzionali, presso presidi ospedalieri riconvertiti, presso strutture residenziali oppure essere situato in una struttura ospedaliera, ma è sempre riconducibile all’assistenza territoriale.
c) Posti letto
L’O.d.C ha un numero limitato di posti letto, di norma tra 15 e 20. É possibile prevedere l’estensione fino a due moduli e non oltre, ciascuno di norma con un numero di 15-20 posti letto, per garantire la coerenza rispetto alle finalità, ai destinatari e alle modalità di gestione.
d) Target di utenza
Possono accedere all’O.d.C. pazienti con patologia acuta minore che non necessitano di ricovero in ospedale o con patologie croniche riacutizzate che devono completare il processo di stabilizzazione clinica, con una valutazione prognostica di risoluzione a breve termine (15-20 giorni), provenienti dal domicilio o da altre strutture residenziali, dal Pronto soccorso o dimessi da presidi ospedalieri per acuti.
I pazienti ospitati necessitano di assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o su specifica necessità.
Tra gli obiettivi primari del ricovero deve essere posto anche l’aumento di consapevolezza dei pazienti e del familiare/caregiver, attraverso l’addestramento alla migliore gestione possibile delle nuove condizioni cliniche e terapeutiche e al riconoscimento precoce di eventuali sintomi di instabilità.
Gli O.d.C. possono prevedere ambienti protetti, con posti dedicati a pazienti con demenza o con disturbi comportamentali, in quanto affetti da patologie croniche riacutizzate a domicilio o in dimissione ospedaliera. Queste strutture temporanee potrebbero ridurre l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione in ambienti ospedalieri non idonei (cfr. Piano nazionale demenze approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza Unificata – Rep. Atti n.135/CSR). Il personale deve essere adeguato al target di utenti per formazione e numerosità.
In prossimità di Ospedali Pediatrici è possibile prevedere la realizzazione di O.d.C. dedicati a pazienti pediatrici, con la responsabilità clinica del pediatra e la presenza di personale di assistenza specificamente formato e competente per tale target di pazienti.
e) Responsabilità
La gestione e l’attività nell’O.d.C. sono basate su un approccio multidisciplinare, multi-professionale ed interprofessionale, in cui sono assicurate collaborazione ed integrazione delle diverse competenze.
La gestione delle attività dell’OdC è riconducibile all’organizzazione distrettuale e/o territoriale delle aziende sanitarie.
La responsabilità igienico sanitaria dell’O.d.C. è in capo ad un medico designato dalla direzione sanitaria aziendale.
La responsabilità gestionale-organizzativa complessiva dell’O.d.C. è in capo ad una figura individuata anche tra le professioni sanitarie dalla articolazione territoriale aziendale di riferimento e svolge anche una funzione di collegamento con i responsabili sanitari, clinici ed assistenziali, e la direzione aziendale
Analoghe figure di responsabile igienico sanitario e responsabile gestionale organizzativo sono individuate dalle strutture private
La responsabilità clinica dei pazienti è attribuita a:
• Un medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se O.d.C. pediatrico), oppure
• un medico operante nella struttura scelto tra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN o appositamente incaricato dalla direzione della struttura
• per le strutture private, un medico incaricato dalla struttura.
La responsabilità assistenziale è in capo all’infermiere secondo le proprie competenze.
L’assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica è garantita nelle 24 ore.
I responsabili delle attività cliniche ed infermieristiche provvedono alla raccolta delle informazioni sanitarie per i rispettivi ambiti di competenza, utilizzando una cartella clinico – assistenziale integrata, inserita in un processo di informatizzazione integrato con il FSE.
In caso di necessità, l’infermiere attivala figura medica prevista dai modelli organizzativi regionali
In caso di emergenza, dovranno essere attivate le procedure di emergenza tramite il Sistema di Emergenza Urgenza territoriale. Nel caso in cui la sede dell’O.d.C sia all’interno di un presidio ospedaliero potranno essere attivate le procedure di emergenza del presidio ospedaliero.
f) Modalità di accesso
Per l’accesso all’O.d.C. è necessario che siano soddisfatti i seguenti criteri:
• diagnosi già definita
• prognosi già definita
• valutazione del carico assistenziale e della stabilità clinica eventualmente attraverso scale standardizzate
• programma di trattamento già stilato e condiviso con il paziente e/o con la famiglia (ad eccezione del Pronto Soccorso).
É inoltre auspicabile una valutazione multidimensionale anche in fase di accesso. L’accesso avviene su prescrizione del medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se O.d.C. pediatrico), del medico di continuità assistenziale o dello specialista ambulatoriale o del medico ospedaliero, anche direttamente dal Pronto Soccorso, previo accordo con la struttura secondo modalità fissate dalle Regioni.
Le modalità di accesso devono essere semplici e tempestive e possono prevedere l’uso di scale di valutazione standardizzate sia per accertare il livello di criticità/instabilità clinica sia per il livello di complessità assistenziale/autonomia del paziente, soprattutto in caso di dimissione da reparto ospedaliero.
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L’utilizzo di scale di valutazione, opportunamente ripetuto durante la degenza e alla dimissione del paziente, consentirà di documentare l’attività svolta e di descrivere l’esito delle cure erogate.
Se necessario, in previsione della dimissione dall’O.d.C., potrà avvenire una valutazione multidimensionale da parte dell’equipe territoriale dedicata, per esplicitare eventuali percorsi territoriali post-dimissione del paziente (attivazione di assistenza domiciliare, erogazione di prestazioni o presidi a domicilio, trasferimento verso altre strutture della rete).
REQUISITI MINIMI GENERALI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI, ORGANIZZATIVI E STANDARD MINIMI CLINICO – ASSISTENZIALI
1) Requisiti generali:
Ricettività: Modulo di norma da 15 – 20 posti letto organizzato in stanze da 1 o 2 letti.
Normativa di riferimento: L’O.d.C. deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti (requisiti minimi strutturali e tecnologici generali di cui al DPR 14.01.1997 e s.m.i.)
Servizi generali: L’O.d.C. deve essere dotato di servizi generali, nonché di eventuali opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: locali ad uso amministrativo, cucina e locali accessori, lavanderia e stireria, servizio mortuario. Tali servizi possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta.
Sono ammesse esternalizzazioni per le funzioni di preparazione dei pasti, lavanderia e pulizia. Gli spazi saranno dimensionati anche in relazione alle eventuali esternalizzazioni.
Accessibilità: Il percorso di accesso all’O.d.C. deve essere privo di barriere architettoniche e consentire un passaggio agevole di letto/barella/ausili per mobilità e deambulazione. Deve essere dotato di mezzo meccanico (ascensore/elevatore) dedicato e dimensionato per permettere il trasporto almeno del letto/barella e di un accompagnatore.
2) Requisiti strutturali e tecnologici specifici
I requisiti strutturali e tecnologici specifici degli ospedali di comunità sono definiti da ciascuna regione in relazione alla tipologia dell’attività svolta.
L’identificazione della struttura da utilizzare come Ospedale di Comunità deve seguire il criterio dell’economicità e razionalità e la progettazione degli spazi è orientata principalmente a garantire il benessere fisico e psicologico del paziente.
Aspetti strutturali da contemplare nei requisiti regionali
• Spazio attesa visitatori.
• Strutture di degenza con camere singole e camere 1-2 posti letto aventi accesso diretto al bagno e poltrona comfort per il familiare e/o per la mobilizzazione del paziente
• Aree soggiorno/consumo pasti.
• Locale per visite e medicazioni.
• Locali di lavoro per personale.
• Spogliatoio per il personale con servizio igienico.
• Locale/spazio di deposito materiale pulito
• Locale/spazio di materiale sporco.
• Locale sosta e osservazione salme, in assenza di servizio mortuario o in alternativa una stanza di degenza da dedicare alla osservazione salma, dotata di campanello di chiamata
Aspetti tecnologici da contemplare nei requisiti regionali
• Impianto di climatizzazione tale da garantire che la temperatura estiva e invernale sia compatibile con il benessere termico dei ricoverati.
• Impianto di erogazione ossigeno stabile o mobile
• Impianto di comunicazione e chiamata con segnalazione acustica e luminosa al letto.
• Dotazioni tecnologiche idonee a garantire assistenza ordinaria e in emergenza, compresi dispositivi diagnostici.
• Presidi antidecubito.
Attrezzature per mobilizzazione/mobilità compresi gli ausili tecnici per la mobilità (corrimano, deambulatori) e trasporto dei pazienti.
3) Requisiti organizzativi e standard clinico – assistenziali
L’O.d.C, pur avendo un’autonomia funzionale, opera in forte integrazione con gli altri servizi sanitari, come i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e compresi i Servizi di Emergenza Urgenza territoriali.
A tal fine devono essere predisposte specifiche procedure operative volte a garantire la continuità assistenziale e la tempestività degli interventi necessari.
Devono essere definiti appositi collegamenti funzionali con i servizi di supporto diagnostico specialistico e servizio sociale.
L’assistenza medica è assicurata dai medici indicati al precedente punto e), nel turno diurno (8-20) per almeno una ora di presenza settimanale per singolo ospite, sei giorni su sette; nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e prefestivo in forma di pronta disponibilità, anche organizzata per più strutture dello stesso Territorio, con tempi di intervento conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. L’assistenza notturna può essere garantita anche da Medici della Continuità Assistenziale, in rapporto a specifici accordi locali, oppure da medici operanti nella struttura.
Per un modulo fino a 20 posti letto dovrà essere garantita la presenza h24 di una figura infermieristica e di una adeguata presenza di figure di supporto diurne e notturne commisurata al case mix dei pazienti.
É auspicabile che venga assicurata la funzione dell’infermiere case manager.
I processi assistenziali garantiti dall’O.d.C. devono essere coerenti con i criteri di gestione del rischio clinico in uso presso il Distretto/Azienda sanitaria di afferenza.
Devono essere promossi ed assicurati: la formazione continua di tutto il personale, la valutazione e il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza.
L’Ospedale di Comunità costituisce un setting ideale per promuovere una maggiore integrazione sia con la Comunità Locale (associazioni di volontariato) che con i Servizi Sociali. La collaborazione tra ambito sanitario e sociale e la comunità locale rappresenta un elemento qualificante dell’Ospedale di Comunità a garanzia di una risposta ad un ampio insieme di bisogni e di tempestiva programmazione delle dimissioni. Inoltre, la collaborazione con le associazioni di volontariato potrà offrire un utile contributo anche nella rilevazione della qualità percepita dei pazienti e dei familiari/caregiver.
L’O.d.C. deve dotarsi del sistema informativo per la raccolta, il periodico aggiornamento e la gestione dei contenuti informativi necessari al monitoraggio dell’attività clinica ed assistenziale erogata, assicurando la tempestiva trasmissione dei dati a livello regionale che dovrà provvedere alla alimentazione del Sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle prestazioni erogate dai Presidi Residenziali di Assistenza Primaria/Ospedali di comunità, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
La Regione valuta periodicamente l’attività degli Ospedali di Comunità sul proprio territorio, utilizzando anche elementi di valutazione comuni a livello nazionale, raccolti con il flusso informativo che andrà a costituire il debito informativo nell’ambito del quale dovranno essere ricompresi gli indici di valutazione multidimensionale del paziente validati dalla letteratura scientifica.
Fonte dell’articolo: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76256