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Prelievi coatti nei reati stradali: l’infermiere lo esegue perché considerato in questo caso “ausiliario giudiziario”

Pubblicato il: 6 Agosto 2019

Comportamento infermieristico da tenere in caso di prelievo coatto di liquidi biologici.

 

La nuova legge 2016 n.41(art 1) prevede la possibilità per il giudice di eseguire coattivamente prelievi di liquidi biologici dal conducente per l’accertamento dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti, nel caso in cui si riscontri un reato sancito dal codice della strada.

Tale normativa ha introdotto anche una nuova procedura al comma 3 bis, dell’art 359 bis c.p.p., ulteriormente accellerata, applicabile proprio in caso di commissione dei delitti di cui agli art.589 bis o 590 bis del codice penale. Questa prevede ove il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza o a quello di alterazione correlato all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che gli accertamenti previsti possono essere nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto.

E’ in questo nuovo contesto che nasce il problema della giusta procedura da adottare dalle Aziende volta anche a tutelare il personale sanitario.

Alla luce delle nuove sentenze si è giunti ad esprimere che nei casi in cui l’esecuzione del prelievo da parte del personale medico sia espressamente richiesto dalla polizia al fine di acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto già indiziato il personale richiesto finisce per agire come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria.

In base a quanto detto si ritiene di poter affermare:

  • L’ufficiale giudiziario, acquisito l’ordine del magistrato (anche telefonicamente) dovrà procedere all’accompagnamento presso la struttura sanitaria del soggetto per sottoporlo al richiesto prelievo ematico;
  • Tutte le attività materiali necessarie per attuare il prelievo coattivo dovranno essere eseguite riportando nella relativa presa in carico sottoscritta dal medico responsabile della struttura la richiesta della PG;
  • Il personale sanitario individuato agirà quale ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’ art, 348 del cpp, procederà al prelievo;
  • La polizia giudiziaria dovrà redigere apposito verbale controfirmato dal medico responsabile con specifica indicazione del trattamento eseguito.

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE

TESTO COMPLETO DELLA CIRCOLARE Prelievo-Coatto

 

 

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